Art. 6.

      1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa fra loro.
      2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico, in parti eguali, dei bilanci interni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.